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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1978, n. 60

Richiamo alle armi nel 1978 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle tre Forze armate per addestramento.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  6-4-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei, militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1


Nel corso dell'anno 1978 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purché ancora soggetti ad obblighi militari:
quattrocentosettantasei ufficiali, centodiciannove sottufficiali e trecentoquaranta graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;
trentacinque ufficiali e cinquantuno sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.