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DECRETO-LEGGE 15 marzo 1978, n. 54

Rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 maggio 1978, n. 156 (in G.U. 08/05/1978, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/1978)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  18-3-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Premesso che nell'estate del 1978 dovranno aver luogo le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, i cui quinquenni di carica scadranno rispettivamente il 5 luglio ed il 7 luglio del corrente anno;
Considerato che nelle predette regioni a statuto speciale vi sono consigli provinciali e comunali che devono essere rinnovati per scadenza del quinquennio di carica, in occasione del turno elettorale che verrà fissato nella primavera del 1978, a norma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, nonché amministrazioni comunali e provinciali, in atto rette a gestione commissariale a seguito di scioglimento o dimissioni dei rispettivi consigli ovvero per altre cause, anch'esse interessate al turno elettorale della prossima primavera;
Ritenuta, pertanto, l'opportunità di far svolgere le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali sopraindicati alla stessa data che verrà stabilita per l'effettuazione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali delle due sopraindicate regioni;
Considerato che la concentrazione alla medesima data delle elezioni di cui sopra, oltre ad evitare disagi al corpo elettorale che verrebbe chiamato nuovamente alle urne a breve intervallo di tempo, tende a contenere l'aggravio della spesa che deriverebbe dallo svolgimento di consultazioni separate;
Ravvisata la necessità e l'urgenza, nell'intento di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, di disporre il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali di cui sopra, al fine di farle coincidere con la data che verrà stabilita per lo svolgimento delle elezioni regionali nelle due sopracitate regioni;
Considerata la necessità di dettare norme che disciplinino le modalità per il contemporaneo svolgimento delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, con quelle per la rinnovazione del rispettivo consiglio regionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali esistenti nelle regioni della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, che devono essere rinnovati per scadenza del quinquennio in carica, e di quelli che debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza, avranno luogo nella stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.
La data per lo svolgimento delle elezioni, a norma del precedente comma, è fissata dal Ministro per l'interno d'intesa con i presidenti delle giunte regionali della regione Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.
La convocazione dei comizi elettorali è disposta, in base alle norme vigenti, dai presidenti delle giunte regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, per le elezioni regionali; dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e dai prefetti della regione Friuli-Venezia Giulia per le elezioni provinciali e comunali.