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LEGGE 24 gennaio 1978, n. 27

Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1998)
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vigente al 14/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-7-1998
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per   il   mancato   o   insufficiente   pagamento   delle    tasse
automobilistiche e per l'inosservanza delle  altre  disposizioni  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  5
febbraio 1953, n. 39, e successive  modificazioni,  e  delle  singole
leggi delle regioni a statuto  ordinario  sulla  tassa  regionale  di
circolazione,  nonche'  per  il  mancato  o  insufficiente  pagamento
dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 
1235, si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, le soprattasse  stabilite  nella  tabella
annessa alla presente legge. 
  Dette soprattasse sono a carico  del  proprietario  del  veicolo  a
motore, del rimorchio o dell'autoscafo in solidale corresponsabilita'
con il conducente. 
  Per i veicoli e  gli  autoscafi  iscritti  nei  pubblici  registri,
qualora il pagamento sia effettuato entro  il  mese  successivo  alla
scadenza del termine stabilito, si applica a carico del  proprietario
del veicolo o autoscafo una ((sanzione amministrativa)) pari al dieci
per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o  autoscafo
cui il pagamento si  riferisce.  La  ((sanzione  amministrativa))  e'
elevata al 20 per cento  se  il  pagamento  e'  effettuato  entro  il
secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito.  Qualora
il  versamento   sia   effettuato   successivamente   la   ((sanzione
amministrativa)) e' pari all'importo del tributo dovuto. In  caso  di
insufficiente pagamento le predette  soprattasse  sono  dovute  sulla
parte dei tributi non corrisposta. L'importo  delle  soprattasse  non
puo' essere inferiore a lire cinquemila. 
  Le soprattasse stabilite nel  precedente  comma  si  applicano  per
ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l'inadempimento
si riferisce.