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LEGGE 16 gennaio 1978, n. 17

Norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-2-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, numero 541, la qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale.
Il pregiudizio morale è comprovato anche dalla avvenuta annotazione di "razza ebraica" sui certificati anagrafici.