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LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1

Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal: 15-1-1978
al: 24-12-1980
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Dichiarazione d'urgenza

  L'approvazione  dei  progetti  di  opere  pubbliche  da  parte  dei
competenti  organi  statali,  regionali,  delle  province autonome di
Trento   e  Bolzano  e  degli  altri  enti  territoriali  equivale  a
dichiarazione  di  pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita'
delle opere stesse.
  Rimangono   ferme  le  disposizioni  contenute  in  leggi  speciali
regolanti la stessa materia.
  Gli  effetti  della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza
ed  indifferibilita'  cessano  se le opere non hanno avuto inizio nel
triennio successivo all'approvazione del progetto.
  Nei   casi   in  cui  lo  strumento  urbanistico  vigente  contenga
destinazioni  specifiche  di  aree  per  la  realizzazione di servizi
pubblici  l'approvazione  di progetti di opere pubbliche da parte del
consiglio   comunale,   anche   se   non   conformi  alle  specifiche
destinazioni  di  piano,  non  comporta  necessita'  di varianti allo
strumento urbanistico medesimo.
  Nel  caso  in  cui  le  opere  ricadano su aree che negli strumenti
urbanistici  approvati  non  sono  destinate  a  pubblici servizi, la
deliberazione  del  consiglio  comunale  di approvazione del progetto
costituisce   adozione   di  variante  degli  strumenti  stessi,  non
necessita  di  autorizzazione  regionale preventiva e viene approvata
con  le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18
aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.
  La  regione  emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni
dal ricevimento degli atti.
  Le  norme  di cui al quarto e al quinto comma del presente articolo
si  applicano  per  tre  anni  dall'entrata  in vigore della presente
legge.