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REGIO DECRETO 29 novembre 1877, n. 4190

Che approva il nuovo regolamento per le case penali di custodia nel Regno. (077U4190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1878
Il Regolamento annesso al provvedimento è stato pubblicato successivamente in GU n. 301 del 27-12-1877.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1881)
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Testo in vigore dal:  10-1-1878 al: 23-5-1881
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il regolamento per le case penali di custodia, approvato con R. decreto del 27 novembre 1862;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli aspiranti ai posti di istitutore nelle case di custodia debbono essere di buona morale, avere 30 anni compiti, e possedere la patente di maestro elementare di grado superiore.

Potranno essere preferiti quelli che oltre a possedere gli anzidetti requisiti siano stati o si trovino in servizio in Collegi-Convitti, od in altri Istituti di insegnamento e di educazione pubblici o privati.