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LEGGE 9 dicembre 1877, n. 4167

Colla quale sono abrogate le disposizioni che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati. (077U4167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/1923)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-12-1877

Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono abrogate le disposizioni di legge che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

Mancini.