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LEGGE 15 luglio 1877, n. 3961

Obbligo dell'istruzione elementare. (077U3961)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-8-1877 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al sindaco del registro della scuola, e la paterna con dichiarazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dello insegnamento.

L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani e degli altri fanciulli senza famiglia accolti negli istituti di beneficenza, spetta ai direttori degli istituti medesimi; e quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dallo istituto.