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LEGGE 15 luglio 1877, n. 3961

Obbligo dell'istruzione elementare. (077U3961)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-8-1877
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
  Art. 1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta  l'eta'  di
sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo  non
procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai
termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o  con
lo insegnamento in famiglia,  dovranno  essere  inviati  alla  scuola
elementare del comune. 
 
  L'istruzione privata si  prova  davanti  all'autorita'  municipale,
colla presentazione al  sindaco  del  registro  della  scuola,  e  la
paterna con dichiarazione dei genitori o di chi ne  tiene  il  luogo,
colle quali si giustifichino i mezzi dello insegnamento. 
 
  L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli  orfani
e degli altri fanciulli senza  famiglia  accolti  negli  istituti  di
beneficenza, spetta ai direttori degli istituti  medesimi;  e  quando
questi  fanciulli  siano  affidati  alle  cure  di  private  persone,
l'obbligo passera' al capo di famiglia che riceve il fanciullo  dallo
istituto.