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LEGGE 23 giugno 1877, n. 3918

Che modifica l'ordinamento dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche ed accresce di un secondo decimo lo stipendio dei presidi, direttori ed insegnanti. (077U3918)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-7-1877 al: 15-12-2009
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Art. 1



È pure abolito l'ufficio di vicedirettore di ginnasio.

Dove il ginnasio è unito al liceo, il governo di tutto l'istituto sarà affidato al preside.