Colla quale è stabilito che per le pensioni di ritiro e riforma si
debbono computare all'ufficiale medico della marina militare come
servizio effettivo i cinque anni antecedenti alla sua nomina.
(077U3915)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1877
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)