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LEGGE 23 giugno 1877, n. 3915

Colla quale è stabilito che per le pensioni di ritiro e riforma si debbono computare all'ufficiale medico della marina militare come servizio effettivo i cinque anni antecedenti alla sua nomina. (077U3915)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))