Colla quale si abroga la disposizione che accordava una retribuzione
agli ispettori e ricevitori del registro e bollo ed ai cancellieri
giudiziarii sulle sopratasse e pene pecuniarie, per contravvenzioni
da essi scoperte o denunziate. (077U3788)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1877
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)