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LEGGE 31 marzo 1877, n. 3761

Sui conflitti di attribuzioni. (077U3761)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1919)
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Testo in vigore dal: 22-4-1877
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  pubblica  Amministrazione,  oltre  la  facolta'  ordinaria   di
opporre, in qualunque stato di causa, la incompetenza  dell'autorita'
giudiziaria,  quando  sia  parte  nel  giudizio  od   abbia   diritto
d'intervenirvi,  puo'  anche  in  tutti  i  casi  usare   del   mezzo
straordinario di promuovere direttamente sopra tale  incompetenza  la
decisione della  Corte  di  cassazione,  nel  modo  e  cogli  effetti
determinati negli articoli seguenti. 
 
  Se l'Amministrazione e' parte in giudizio, e' ammessa ad  usare  di
quel mezzo straordinario finche' la  causa  non  sia  definitivamente
decisa in primo grado di giurisdizione. Se non  e'  parte  in  causa,
puo' usarne in ogni stato di essa, ma non mai dopo una  dichiarazione
di competenza dell'autorita' giudiziaria passata in cosa giudicata.