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LEGGE 31 marzo 1877, n. 3759

Che accorda ai magistrati inamovibili dispensati dal servizio per l'art. 202 della legge 6 dicembre 1865, n. 2626, il diritto a loro scelta a pensione od all'indennità dovuta per legge. (077U3759)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))