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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. 1147

Recepimento della direttiva del consiglio della Comunità economica europea n. 75/409 del 24 giugno 1975, recante la quinta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-4-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 7 e 16 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
Viste le direttive del consiglio delle Comunità economiche europee n. 67/548 del 27 giugno 1967 e numero 75/409 del 24 giugno 1975 concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Sulla

proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e degli affari esteri; Decreta:

Art. 1


L'art. 5, punto 4), della legge 29 maggio 1974, n. 256, è completato con il seguente periodo:
"Per le sostanze nocive, irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti non è necessario rammentare i rischi specifici se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml".