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LEGGE 28 dicembre 1977, n. 972

Determinazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e i servizi relativi alla stampa degli atti e pubblicazioni parlamentari.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  20-1-1978

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Per le cessioni, l'acquisto della carta e le prestazioni di servizi relativi alla composizione e stampa degli atti e delle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 3 per cento.
La disposizione di cui al primo comma ha effetto dal 1° gennaio 1973. Non si fa luogo a rimborsi per le cessioni, gli acquisti e le prestazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge con la applicazione di aliquote maggiori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1977

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