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LEGGE 28 dicembre 1977, n. 970

Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1982)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-1-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico


I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali è tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE ANDREOTTI - PEDINI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO