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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. 949

Computo delle parole, delle cifre, del segni, dei caratteri e delle espressioni in genere nel servizio dei telegrammi per l'interno della Repubblica.

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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  14-1-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, con il quale si è provveduto alla revisione delle tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica;
Visto l'avis f. 1 (tome II.3) approvato dalla VI assemblea plenaria del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), organo della UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), nella riunione tenutasi a Ginevra dal 27 settembre all'8 ottobre 1976, con il quale è stato variato il criterio da adottare per la tassazione dei telegrammi internazionali;
Considerata l'esigenza di uniformare al predetto avviso il criterio per la tassazione dei telegrammi per l'interno della Repubblica;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Ai fini della tassazione dei telegrammi per l'interno della Repubblica le parole, i gruppi di caratteri e le espressioni, costituite da lettere e/o cifre e/o segni, sono computati per una parola se non superano i dieci caratteri.
Qualora superino i dieci caratteri, le parole, i gruppi di caratteri e le espressioni sono computati per altrettante parole per quante volte contengono gruppi di dieci caratteri, più una parola per la parte eccedente.