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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. 920

Modificazione all'art. 126 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-1-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



Il testo dell'art. 126 del regolamento della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
Art. 126 - (Novellame per consumo). - Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalità indicate nell'articolo precedente, può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile di ciascun anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1977

LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO - BONIFACIO - STAMMATI - MALFATTI - MARCORA - ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 37