stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. 910

Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1978)
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  16-1-1978
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale fu approvato il regolamento per il personale degli uffici del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;
Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, con il quale il regolamento di cui al precedente comma fu esteso all'Amministrazione del tesoro;
Ravvisata la necessità di modificare l'art. 111 dell'anzidetto regolamento per quanto concerne i titoli di studio (( necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche )) iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'art. 111 del regolamento per il personale degli uffici del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, per quanto attiene ai titoli di studio richiesti per la partecipazione ai concorsi, per esami, nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e per le ragionerie provinciali dello Stato, è così modificato:
Art. 111 - Carriera direttiva. - Per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e della carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea in economia e commercio conseguita presso una Università degli studi della Repubblica, o equipollente.
Sono ammessi a partecipare ai concorsi anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purché forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:
laurea in giurisprudenza;
laurea in matematica;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.