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LEGGE 18 ottobre 1977, n. 791

Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
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Testo in vigore dal: 17-11-1977
al: 25-5-2016
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni della presente  legge  si  applicano  al  materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato  ad  una  tensione  nominale
compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75  e  1.500
Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni: 
    a) materiali elettrici destinati  ad  essere  usati  in  ambienti
esposti a pericoli di esplosione; 
    b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico; 
    c) parti elettriche di ascensori e montacarichi; 
    d) contatori elettrici; 
    e) prese e spine di corrente per uso domestico; 
    f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici; 
    g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici; 
    h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati  sulle
navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni
di sicurezza stabilite da organismi internazionali,  cui  partecipano
gli Stati membri della Comunita' economica europea; 
    i) materiale elettrico destinato ad essere  esportato  fuori  dal
territorio della Comunita' economica europea.