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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1977, n. 772

Rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione degli indennizzi per beni, diritti ed interessi situati nella ex zona B/MIL di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269 e delle modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge (art. 6 della legge 14 marzo 1977, n. 73).

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Testo in vigore dal: 10-11-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art. 87, quinto comma, della Costituzione, Visto l'art. 6,
secondo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73;
  Consultata la giunta regionale Friuli-Venezia Giulia:

  Sentita  la  Commissione parlamentare prevista dall'art. 3, secondo
comma, della legge sopra citata;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I coefficienti di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269,
modificati  dalla  legge  6 marzo 1968, n. 193, inerenti l'indennizzo
dei beni, diritti ed interessi italiani situati nella zona B del gia'
territorio  libero  di  Trieste  vengono rideterminati nella seguente
misura:
    15 sino al valore di L. 200.000 al 1938;
    37 sul valore eccedente e fino a 2 milioni al 1938;
    18 sul valore eccedente lire 2 milioni al 1938.
  Le  somme  riscosse in base alle precedenti leggi 18 marzo 1958, n.
269,  2  marzo  1963, n. 387 e 6 marzo 1968, n. 193, sono considerate
come acconti.