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LEGGE 24 settembre 1977, n. 717

Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 22-10-1977
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli    allievi    dei   corsi   regolari   dell'Accademia   navale,
dell'Accademia  aeronautica  e  dell'Accademia  di  sanita'  militare
interforze,  all'atto  della  nomina  ad  aspirante  ufficiale  hanno
diritto   al   trattamento  economico  iniziale  del  sottotenente  o
guardiamarina in servizio permanente.
  Nulla  e'  innovato  per  quanto  riguarda il trattamento economico
degli  aspiranti  ufficiali di complemento della Marina militare, che
resta corrispondente a quello del guardiamarina di complemento.