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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1977, n. 577

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-9-1977

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare, per l'anno 1976, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;
Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosei unità;
Considerato che con precedenti provvedimenti si è provveduto ad assegnare quarantacinque dei suddetti centosei posti di tecnico laureato;
Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare tre dei residui sessantuno posti di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Tre dei sessantuno posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Il Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per la cattedra di antropologia criminale)................ posti 1
UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di patologia generale (seconda cattedra di patologia
generale)........ posti 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1977

Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 257