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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1977, n. 241

Richiamo alle armi, nell'anno 1977, di graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  17-6-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;
Ritenuto che le attuali particolari esigenze dell'ordine pubblico rendono necessario, anche in relazione alla situazione deficitaria degli organici dell'Arma, il richiamo di graduati e militari di truppa dei carabinieri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


È autorizzato il richiamo alle armi, nell'anno 1977, di mille graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri provenienti dai carabinieri effettivi e ausiliari e appartenenti a classi non anteriori al 1947.