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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 104

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-4-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione speciale per le norme di attuazione prevista dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Articolo unico


Fino alla prima attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, col prossimo censimento generale della popolazione:
a) la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano viene resa e sottoscritta dinanzi al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per tale dichiarazione si applicano i commi primo e quarto dell'art. 18 del citato decreto n. 752;
b) le prove di esame di cui all'art. 20 del citato decreto n. 752 sono sostenute nella lingua del gruppo al quale il candidato appartiene ai sensi del punto precedente;
c) il candidato appartenente al gruppo ladino può sostenere le prove d'esame di cui all'art. 20 del citato decreto n. 752 sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo la indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione e la conoscenza della lingua ladina viene accertata con un colloquio da una commissione composta da due membri appartenenti al gruppo ladino nominati d'intesa con la provincia con decreto del commissario del Governo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1977

LEONE ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977

Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 36