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LEGGE 31 marzo 1977, n. 90

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni.

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Testo in vigore dal: 3-4-1977
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle
norme in materia  di  tasse  sulle  concessioni  governative  per  le
radiodiffusioni,   e'   convertito   in   legge   con   le   seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 1, nella tabella, terza colonna, l'ammontare di  lire:
8.000, di cui alla lettera e), e' sostituito con il seguente: 28.000,
e l'ammontare di lire: 24.000, di cui alla lettera f), e'  sostituito
con il seguente: 84.000; 
  dopo il terzo capoverso delle note a margine della tabella  stessa,
e' inserito il seguente: 
 
  Qualora  durante  l'anno  sia   contratto   un   abbonamento   alle
radiodiffusioni che comporti il pagamento della tassa di  concessione
governativa in misura superiore a quella stabilita per  l'abbonamento
in corso, in occasione del primo versamento di quanto dovuto  per  il
nuovo tipo di utenza deve essere corrisposta  la  differenza  tra  la
maggior tassa di  concessione  governativa  prevista  e  quella  gia'
pagata.