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LEGGE 18 gennaio 1977, n. 9

Norme in materia di organico e di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/1983)
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Testo in vigore dal:  12-2-1977 al: 6-6-1983
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, stabilito dall'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 363, è così modificato:


marescialli di 1ª classe e aiutanti di battaglia. . . . . . . . 4.640 marescialli di 2ª classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.610 marescialli di 3ª classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.620 sergenti maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.630


L'organico predetto sarà raggiunto alle date indicate nella tabella allegata alla presente legge.
L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale mansioni di ufficio dell'Aeronautica militare è stabilito in 1.900 unità a decorrere dal 1 ottobre 1976.