stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 21 dicembre 1876, n. 3603

È elevato a lire 1,500 il minimo dell'aggio per gli uffizi del registro, bollo e demanio. (076U3603)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  26-1-1877 al: 28-12-1893
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto del 14 agosto 1864, numero 1897 (Serie 1ª);

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il minimo dell'aggio stabilito per gli uffici di Registro, Bollo e Demanio dall'art. 3 del citato Nostro decreto, è determinato, a contare dal 1° gennaio 1877, in annue lire millecinquecento (L. 1500) al netto delle spese d'ufficio, calcolate giusta l'art. 1° dell'altro Nostro decreto 24 aprile 1864, n. 1753 (Serie 1ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 21 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

Depretis.