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LEGGE 30 dicembre 1876, n. 3585

Che approva il bilancio di prima previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'anno 1877. (076U3585)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1877
Lo Stato di previsione annesso al provvedimento è stato pubblicato nel SO relativo alla GU n. 303 del 30-12-1876.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1877 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

Depretis.

(Lo Stato di prima previsione annesso alla legge precedente è pubblicato in appositi fogli di supplemento a questo numero.)