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REGIO DECRETO 9 agosto 1876, n. 3296

che estende alla corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno le norme per servizio internazionale contenute nella convenzione telegrafica di Pietroburgo approvata con decreto del 1° giugno 1876 (076U3296)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/1880)
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Testo in vigore dal:  15-9-1876

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 18 agosto 1870, n. 5821, ed il Nostro decreto 11 aprile 1875, n. 2442;
Visto il Nostro decreto del 1° giugno 1876, n. 3163, col quale fu approvata e resa esecutoria la Convenzione internazionale telegrafica di Pietroburgo ed il relativo regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono estese alla corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno le norme pel servizio internazionale contenute nella Convenzione telegrafica di Pietroburgo approvata col Nostro decreto del 1° giugno 1876 sopracitato e nel relativo regolamento; e sono approvate le norme speciali relative al servizio internazionale ed a quello interno che, firmate d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, sono annesse al presente decreto.