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REGIO DECRETO 26 luglio 1876, n. 3260

Che approva il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito. (076U3260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1876
Il testo di legge annesso al provvedimento è stato in parte pubblicato successivamente in GU n. 185 del 09-08-1876.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-8-1876 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù delle facoltà concedute al Nostro Governo dall'articolo 17 della legge del 7 giugno 1875, n. 2532 (Serie 2ª), di coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative al reclutamento dell'esercito;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro della Guerra;
E viste le leggi del 20 marzo 1854, n. 1676; del 19 marzo 1855, n. 680; del 12 giugno 1857, n. 2238; del 13 luglio 1857, n. 2261; del 28 luglio 1861, n. 305; del 4 agosto 1861, n. 137; del 24 agosto 1862, n. 767; dell'8 agosto 1863, n. 1391; del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato B; del 29 marzo 1865, numero 2222; del 7 luglio 1866, n. 3062; del 27 maggio 1869, n. 5097; del 14 agosto 1870, n. 5797; del 19 luglio 1871, numero 349 (Serie 2ª); del 18 agosto 1871, n. 427 (Serie 2ª); del 6 febbraio 1872, n. 664 (Serie 2ª); del 23 giugno 1873, n. 1404 (Serie 2ª); del 30 settembre 1873, n. 1591 (Serie 2ª); del 14 giugno 1874, n. 1973 (Serie 2ª); del 7 giugno 1875, n. 2532 (Serie 2ª),

Abbiamo

decretato e decretiamo: A testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito rimane approvato il seguente testo:

Art. 1



I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro età. Raggiunta questa età cessa qualsiasi obbligo al servizio militare, salvo per gli ufficiali il disposto del capo VI della legge 30 settembre 1873, n. 1591 (Serie 2ª).