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REGIO DECRETO 26 luglio 1876, n. 3260

Che approva il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito. (076U3260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1876
Il testo di legge annesso al provvedimento è stato in parte pubblicato successivamente in GU n. 185 del 09-08-1876.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-8-1876
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' delle facolta' concedute al Nostro Governo  dall'articolo
17 della legge del 7 giugno 1875, n. 2532 (Serie 2ª), di coordinare e
raccogliere  in  unico  testo  le  leggi  relative  al   reclutamento
dell'esercito; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Ministro della Guerra; 
 
  E viste le leggi del 20 marzo 1854, n. 1676; del 19 marzo 1855,  n.
680; del 12 giugno 1857, n. 2238; del 13 luglio 1857, n. 2261; del 28
luglio 1861, n. 305; del 4 agosto 1861, n. 137; del 24  agosto  1862,
n. 767; dell'8 agosto 1863, n. 1391; del  20  marzo  1865,  n.  2248,
allegato B; del 29 marzo 1865, numero 2222; del  7  luglio  1866,  n.
3062; del 27 maggio 1869, n. 5097; del 14 agosto 1870, n.  5797;  del
19 luglio 1871, numero 349 (Serie 2ª); del 18  agosto  1871,  n.  427
(Serie 2ª); del 6 febbraio 1872, n. 664 (Serie  2ª);  del  23  giugno
1873, n. 1404 (Serie 2ª); del 30 settembre 1873, n. 1591 (Serie  2ª);
del 14 giugno 1874, n. 1973 (Serie 2ª); del 7 giugno  1875,  n.  2532
(Serie 2ª), 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A testo unico delle leggi  sul  reclutamento  dell'esercito  rimane
approvato il seguente testo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I cittadini dello Stato che concorrono alla leva  di  terra  idonei
alle armi, sono personalmente  obbligati  al  servizio  militare  dal
tempo  della  leva  della  classe  rispettiva  sino  al  31  dicembre
dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro  eta'.  Raggiunta
questa eta' cessa qualsiasi obbligo al servizio militare,  salvo  per
gli ufficiali il disposto del capo VI della legge 30 settembre  1873,
n. 1591 (Serie 2ª).