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LEGGE 9 luglio 1876, n. 3228

Sul servizio della sanità marittima. (076U3228)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-8-1876 al: 15-12-2009
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Art. 1



A datare dal 1° gennaio 1877, il servizio di sanità marittima verrà, affidato alle Capitanerie ed uffizi di porto, i quali, per quanto riguarda il servizio tecnico sanitario, dipenderanno dai prefetti e dal Ministero dell'Interno, in conformità delle leggi e regolamenti in vigore sull'Amministrazione sanitaria del Regno.