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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1976, n. 870

Regolamentazione dei rapporti finanziari tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'interno per il pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  15-1-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Sentita la commissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge n. 854/1973, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, è determinato in L. 1.290 per l'anno finanziario 1976 e per il triennio successivo.
Il rimborso dell'importo complessivo deve avvenire entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.