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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1976, n. 849

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 28 (in G.U. 22/02/1977, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/1977)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  23-2-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1

((I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 31 dicembre 1976 sono prorogati fino al 30 giugno 1977 e, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino alla data di cui al successivo articolo 2.
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a cinque milioni e cinquecentomila lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
Sino alla predetta data del 30 giugno 1977 continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, convertito nella legge 22 maggio 1976, n. 349, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani))
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