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DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. 831

Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle province di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1977, n. 23 (in G.U. 15/02/1977, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1977)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-2-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi nelle province di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Per la ricostruzione delle zone delle province di Trapani e di Agrigento, danneggiate dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976, è assegnato alla regione siciliana un contributo speciale di lire 16.000 milioni.
((Un ulteriore contributo speciale di lire 24.000 milioni è assegnato alla regione siciliana quale concorso dello Stato per interventi urgenti da eseguirsi nelle zone delle province di Caltanissetta, di Enna, di Palermo e di Messina particolarmente danneggiate dagli eccezionali eventi alluvionali e franosi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1976 e del mese di gennaio del 1977.))

Con
((le somme anzidette))
la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di riparazione o ricostruzione, tenendo conto dei seguenti criteri:
((a) consolidamento degli abitati, riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni;))

b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;
((secondo le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare))
.
c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico,
((compresi quelli scolastici,))
di acquedotti,di fognature,di ospedali e di strade non statali nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali;
d)
((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 12 FEBBRAIO 1977 N. 23))
.
Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto, è autorizzata la spesa di lire
((500 milioni))
da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1977.
((Gli stanziamenti indicati nel primo e nel secondo comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977, di lire 16.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978 e di lire 16.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979.))