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DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. 799

Sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 febbraio 1977, n. 17 (in G.U. 09/02/1977, n.37).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1977)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976, recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato;
Visti, in particolare, di detto regolamento l'art. 2, che vieta, per il periodo dal 1 dicembre 1976 al 30 novembre 1978, qualsiasi nuovo impianto di varietà di viti per uva da vino, ad eccezione degli impianti indicati nel paragrafo 2 dello stesso articolo, e l'art. 3 che consente soltanto il reimpianto di varietà di viti raccomandate o autorizzate;
Attesa la necessità di adottare norme nazionali intese a stabilire le sanzioni per i trasgressori alle disposizioni comunitarie recate con il predetto regolamento (CEE) n. 1162/76;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare tempestivamente le disposizioni che consentano di adempiere gli obblighi derivanti dalla richiamata normativa comunitaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste: Decreta:

Art. 1

((Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vino è subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorità regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora l'impianto o il reimpianto siano effettuati in violazione di quanto previsto nel comma precedente o non siano conformi all'autorizzazione ottenuta, la competente autorità regionale dispone rispettivamente la estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.
Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorità regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.
Le attribuzioni previste nei commi precedenti sono affidate alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.))