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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1976, n. 675

Norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 24 novembre 1976, n. 783 (in G.U. 01/12/1976, n.320).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/1976)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  3-10-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di istituire un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Fino al 15 ottobre 1976 incluso, sulle cessioni di valuta estera contro lire, a pronti o a termine, effettuata in favore dei residenti per il regolamento di operazioni autorizzate in via generale o particolare è dovuto un diritto speciale nella misura del dieci per cento della valuta nazionale corrisposta come controvalore della valuta estera ceduta.
Il diritto speciale è dovuto anche sui pagamenti all'estero effettuati dalle banche agenti per conto di residenti mediante addebitamenti di conti valutari, di conti autorizzati o di conti speciali in valuta nonché sui pagamenti eseguiti mediante accreditamento di lire in conti di pertinenza estera.