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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. 672

Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio di Milano per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-10-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla camera di commercio di Milano;
Vista la deliberazione in data 14 novembre 1974, n. 689, della camera di commercio di Milano con la quale è stata, tra l'altro, proposta una modifica dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città;
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio di Milano, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori viene stabilita nella seguente misura:
1) per il capitale fino a 50 miliardi, L. 200 per milione;
2) per il capitale successivo, oltre 50 miliardi, L. 100 per milione.
Per le nuove ammissioni a quotazioni è prevista la esenzione per il primo anno, la riduzione del 50% per il secondo anno e la riduzione del 25% per i due anni successivi.
Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1976

LEONE COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976

Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 21