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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1976, n. 667

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di scuola materna nella provincia di Trento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/1999)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  13-10-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8, n. 26 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto.