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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1976, n. 624

Modificazioni allo statuto del Credito fondiario S.p.a., in Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-9-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;
Vista la legge 11 maggio 1966, n. 297;
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e la successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto del Credito fondiario, Società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e le successive modificazioni;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 29 aprile 1975;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 4 e 23 dello statuto del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformità del seguente testo:
Art. 4. - "La durata della Società, di anni sessanta dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583, è prorogata di ulteriori anni sessanta sino al 30 maggio 2040".
Art. 23. - "Al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo è assegnata dall'assemblea, nella quale ha luogo la presentazione del bilancio, una somma fissa annuale, da ripartirsi fra i componenti nel modo che sarà stabilito dal consiglio stesso".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1976

LEONE COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1976

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 113