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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1976, n. 534

Assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione delle acque sotterranee di alcuni comuni delle province di Venezia e Rovigo.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-8-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, a termini del quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica amministrazione il territorio dei sottospecificati comuni delle province di Rovigo e Venezia;
Visto il voto 19 febbraio 1971, n. 285, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentita la regione Veneto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio dei seguenti comuni:
a) provincia di Rovigo:
1) Adria;
2) Ariano Polesine;
3) Arquà Polesine;
4) Bosaro;
5) Canaro;
6) Ceregnano;
7) Contarina;
8) Corbola;
9) Costa di Rovigo;
10) Crespino;
11) Donada;
12) Fiesso Umbertiano;
13) Frassinelle Polesine;
14) Fratta Polesine;
15) Gavello;
16) Guarda Veneta;
17) Lendinara;
18) Loreo;
19) Lusia;
20) Occhiobello;
21) Papozze;
22) Pettorazza;
23) Pincara;
24) Polesella;
25) Pontecchio Polesine;
26) Porto Tolle;
27) Rosolina;
28) Rovigo;
29) San Bellino;
30) San Martino di Venezze;
31) Taglio di Po;
32) Villadose;
33) Villamarzana;
34) Villanova del Ghebbo;
35) Villanova Marchesana.
b) provincia di Venezia:
1) Cavarzere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE MORO - GULLOTTI - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1976

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 21