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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976, n. 487

Regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  4-8-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1


Alle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si accede mediante concorso, per esame, a cui possono essere ammessi cittadini italiani o equiparati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite massimo di età;
b) buona condotta;
c) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Per l'ammissione al concorso per assistente sociale è inoltre richiesto il possesso di un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.