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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1976, n. 479

Modificazione all'art. 29 del regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 - Elevazione dei limiti di età per gli esami di idoneità allo imbarco dei medici di bordo.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-7-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 29 del regolamento di sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta:

Articolo unico


Il n. 1) dell'art. 29 del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato dal regio decreto 7 luglio 1910, n. 593 e dal regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288 è sostituito come segue:
"1) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data del bando di concorso, il quarantacinquesimo anno di età".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1976

LEONE MORO - GULLOTTI GIOIA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1976

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 52