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LEGGE 29 aprile 1976, n. 177

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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  • COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI
    ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI
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  • TRASFERIMENTO ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E COSTITUZIONE
    DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.
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  • RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ANTERIORI ALLA CONCESSIONE
    DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO O DI INDENNITÀ ANALOGHE.
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  • NUOVE NORME SULLA CONTRIBUZIONE
    E SULLA BASE PENSIONABILE

    Titolo I
    PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO
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  • PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
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  • PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA
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  • DISPOSIZIONI FINALI
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  • 36
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  22-5-1976 al: 3-5-1985
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Perequazione automatica delle pensioni


Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.
La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonché delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere è a carico dei fondi e delle casse predette.