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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1976, n. 55

Norme in materia di tariffe telefoniche.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  8-4-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;
Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 febbraio 1976;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:
1° gruppo: reti con oltre 500 abbonati;
2° gruppo: reti fino a 500 abbonati.
Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate:

Categoria A - Abbonamenti ad uso di:
a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;
b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;
c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;
d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che siano giornalisti professionisti.

Categoria B - Abbonamenti in abitazioni private ove non si svolga attività di affari o professionale.

Categoria C - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie A e B.