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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 12

Modificazioni allo statuto della Cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  29-2-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, con il quale è stata attribuita la personalità giuridica alla "Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle intendenze di finanza" e con il quale è stato approvato il relativo statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, che ha sostituito lo statuto dell'ente, attribuendo al medesimo la nuova denominazione di "Cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria";
Visto l'art. 23 dello statuto suddetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


L'art. 14 dello statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, è sostituito dal seguente:
"In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto, il diritto alla sovvenzione prevista nella misura di cui al successivo art. 15 sorge nel momento del decesso e spetta in ordine di precedenza:
1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre al coniuge, anche figli naturali o nati da precedenti matrimoni, minorenni o permanentemente inabili al lavoro, a ciascuno di questi spetta una quota della sovvenzione pari al quoziente ottenuto dividendo la sovvenzione complessiva in parti uguali tra il coniuge e tutti i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali dell'iscritto medesimo, purché nelle predette condizioni di età o di stato;
2) ai figli minorenni o permanentemente inabili al lavoro, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali;
3) ai figli maggiorenni non coniugati, già conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali;
4) ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, naturali e adottivi, in parti uguali;
5) ai genitori, se entrambi viventi; al genitore superstite, se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente, la sovvenzione è divisa fra essi in parti uguali;
6) ai fratelli ed alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, purché non coniugati, in parti uguali;
7) alle persone esplicitamente a tal fine designate dall'iscritto con atto di ultima volontà o, in mancanza, ai fratelli ed alle sorelle, in parti uguali".