stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 30 dicembre 1875, n. 2863

Che stabilisce la indennità da corrispondersi ai funzionari della magistratura chiamati a prestar servizio alla corte di cassazione di Roma. (075U2863)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  18-1-1876 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 12 dicembre corrente n. 2837 (Serie 2ª) ed il Regio decreto 23 dello stesso mese, coi quali vengono istituite in Roma due sezioni di Corte di cassazione, e si determinano le norme occorrenti per la loro attuazione;
Nell'intento di provvedere, in conformità degli articoli 1, 4 e 9 della legge suddetta, all'indennità di missione da concedersi ai funzionari delle attuali Corti di cassazione chiamati, con parità di grado, a formar parte delle sezioni istituite in Roma;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

Ai funzionari della Magistratura giudicante e del Pubblico Ministero delle attuali Corti di cassazione che verranno chiamati, senza promozione di grado, a far parte delle sezioni di cassazione istituite in Roma, sarà accordata, a titolo di indennità, una somma annua di lire milledugento da pagarsi sul capitolo Personale della Magistratura, del bilancio della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

Vigliani.