stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 23 dicembre 1875, n. 2853

Che determina il numero degli uscieri giudiziarii per ciascun distretto di corte d' appello e dà alcune disposizioni per le nomine e pei tramutamenti dei medesimi. (075U2853)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1876 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 173 della legge 6 dicembre 1835, num. 2626, e l'art. 1 della legge 23 dicembre corr. num. 2839 (Serie 2ª), sull'ordinamento giudiziario;
Nell'intento di determinare il numero degli uscieri e la ripartizione di essi presso le autorità giudiziarie, e di coordinare l'esercizio della facoltà di fare le nomine ed i tramutamenti degli uscieri medesimi delegata ai capi delle Corti, colle altre disposizioni delle leggi vigenti e colle esigenze del bilancio dello Stato;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Il numero degli uscieri addetti alle Corti di cassazione e di appello, ai tribunali civili e di commercio ed alle preture, è determinato complessivamente per ciascun distretto di Corte d'appello dall'annessa tabella, e verrà ripartito fra le diverse autorità giudiziarie in conformità delle istruzioni, che contemporaneamente alla pubblicazione del presente decreto verranno date, d'incarico Nostro, dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Gli uscieri che all'attuazione del presente decreto si trovassero in eccedenza del numero fissato, potranno essere dal primo presidente, di concerto col procuratore generale, applicati ai diversi uffici secondo i bisogni del servizio.